L'AVETE FATTO A ME
Cooperazione e sviluppo per la salute
Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"L'Avete Fatto a Me. Cooperazione e Sviluppo per la Salute nei P.V.S"


Art. 1 – Costituzione, sede e durata


  • È costituita, con Sede in Milano, via Copernico n. 1, l’Associazione di Promozione Sociale denominata “L’avete fatto a me. Cooperazione e Sviluppo per la salute nei P.V.S.” (in seguito: “Associazione”) ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli art. 36 e seguenti del codice Civile.

  • L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività


  • L’Associazione svolge attività di utilità sociale e non ha fini di lucro, neppure indiretto, e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L’Associazione, collocandosi nella tradizione della cooperazione internazionale cristianamente ispirata, persegue esclusivamente fini di solidarietà nel settore socio-sanitario e civile, realizzando in particolare le seguenti attività:

    1. ricerca e coordinamento nell’ambito delle professioni mediche e sanitarie, delle disponibilità personali per un servizio di assistenza sanitaria in Paesi in via di sviluppo, previa individuazione delle aree di intervento e dei soggetti presso i quali prestare servizio (missioni cattoliche, ospedali, strutture sanitarie, dispensari locali, ecc.) e attuando le più opportune collaborazioni con le Organizzazioni Non Governative (ONG) operanti nel settore sanitario;

    2. realizzazione di percorsi di orientamento e formazione del personale sanitario da inviare, anche tramite le ONG convenzionate e/o collaboranti con l’Associazione nei Paesi appartenenti alle aree di intervento individuate, offrendo corsi di aggiornamento e altre forme di agevolazione alla frequenza a corsi da terzi organizzati.

    3. offerta di esperienze e percorsi di specializzazione in strutture sanitarie italiane ed europee, previamente convenzionate con l’Associazione, a personale medico, infermieristico, ospedaliero e sanitario in genere proveniente da Paesi in via di sviluppo, e ove possibile promozione, attraverso convenzioni specifiche, della formazione nelle strutture sanitarie dei Paesi di intervento (ospedali e università), riconosciute idonee dall’associazione e utili al raggiungimento degli scopi formativi;

    4. promozione del diritto alla salute nei p.v.s., attraverso progetti e iniziative ritenute idonee;

    5. raccolta e invio di presidi sanitari all’estero, nell’ambito di progetti realizzati dalle ONG convenzionate o da altri Enti con finalità analoghe a quelle dell’Associazione o nell’ambito di aiuti umanitari in occasioni di pubbliche calamità, nel rispetto della vigente legislazione in materia;

    6. sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui problemi relativi alla salute nei Paesi in via di sviluppo e sui valori della cooperazione sanitaria internazionale, per diffondere una cultura di solidarietà internazionale;

    7. ogni altro intervento sia ritenuto idoneo al miglior perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione.



  • Al fine di meglio perseguire le proprie finalità statutarie, l’Associazione potrà collegarsi con ONG di ispirazione cristiana o con altre associazioni o fondazioni o unioni o federazioni che perseguono scopi uguali o analoghi, convenzionandosi con esse, o anche partecipando alle stesse o ancora contribuendo, come soggetto fondatore, alla loro costituzione.
    L’Associazione potrà altresì contribuire al finanziamento e allo sviluppo delle attività di cooperative sociali impegnate in settori e con finalità e ispirazione analoghi a quelli dell’Associazione, divenendone socia, ai sensi dell’art.11, della legge 8 novembre 1991, n. 381 e avvalendosi dei servizi dalle stesse resi.


Art. 3 – Principi di organizzazione


  • L’Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali, a criteri di trasparenza amministrativa nonché alla partecipazione democratica degli aderenti alla vita associativa e alla formazione degli organi sociali.

  • L’associazione può dotarsi di sedi periferiche che facilitino la vita associativa; la creazione di nuove sedi è sottoposta all’approvazione dell’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.


Art. 4 – Aderenti all’Associazione.


  • Sono considerati aderenti all’Associazione le persone che hanno sottoscritto l’atto costitutivo. Possono altresì aderire all’Associazione, assumendo a tutti gli effetti la qualifica di aderenti, tutti i cittadini che dichiarano di accettare lo Statuto e di impegnarsi a operare concretamente per realizzare gli scopi e le finalità dell’Associazione.

  • Il numero degli aderenti è illimitato.


Art. 5 – Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti


  • Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

  • Gli aderenti cessano di appartenere all’Associazione, senza oneri per gli stessi:

    1. per recesso, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;

    2. per mancato versamento della quota associativa per due anni;

    3. per comportamenti o atteggiamenti che provochino discredito all’associazione;

    4. nei casi di gravi e ripetute inadempienze agli obblighi che spettano agli aderenti;

    5. nei casi in cui gli associati svolgano attività contrarie ai principi associativi;

    6. per decesso.



  • L’esclusione nei casi previsti dalle lett. b) c) d) e) del precedente comma, sono deliberate dal Consiglio Direttivo, nel rispetto del principio del contraddittorio.

  • Le decisioni del Consiglio Direttivo in merito all’ammissione e all’espulsione sono appellabili dagli interessati avanti il Collegio dei probiviri.

  • L’elenco degli aderenti viene aggiornato costantemente dal segretario.


Art. 6 – Diritti e doveri degli aderenti


  • Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità. L’Associazione garantisce i diritti inviolabili della persona all’interno della vita associativa.

  • La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall’Assemblea. La quota è annuale e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente. Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.

  • Gli aderenti hanno il diritto:

    1. di partecipare alle Assemblee, purché siano in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente o per delega;

    2. di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

    3. di partecipare alle attività promosse dall’Associazione, contribuendo altresì alla loro programmazione e organizzazione;

    4. di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;

    5. di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, senza oneri per gli stessi



  • L’associazione assicurerà i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

  • Gli aderenti sono obbligati:

    1. a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

    2. a pagare la quota associativa;

    3. a svolgere le attività preventivamente concordate;

    4. a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;

    5. a curare la formazione e l’aggiornamento personale per essere all’altezza del servizio richiesto;

    6. a mettere a disposizione dell’associazione in spirito di servizio, secondo le proprie forze e capacità, quanto necessario alla vitalità dell’associazione stessa.



  • Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo e approvati dall’Assemblea. E’ possibile in caso di particolare necessità di assumere dipendenti, avvalersi di consulenti anche ricorrendo ai propri soci. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.


Art. 7 – Risorse economiche.


  • L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

    1. quote e contributi degli aderenti;

    2. eredità, donazioni e legati;

    3. contributi dello Stato, della Regione, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

    4. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

    5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

    6. erogazioni liberali degli aderenti e di terzi;

    7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

    8. altre entrate compatibili ai sensi di legge con le finalità sociali dell’Associazione e con la sua qualifica di organizzazione di volontariato e di ente associativo non commerciale.



  • I beni acquistati o ricevuti con donazioni o lasciti testamentari e le loro rendite devono essere destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto. Eventuali proventi delle attività non potranno, in nessun caso, essere divisi tra gli aderenti, anche in forme indirette. Gli eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti, sia in forma diretta che indiretta, tra gli aderenti, ma dovranno essere utilizzati obbligatoriamente per il raggiungimento dei fini istituzionali.


Art. 8 – Organi sociali.


  • Gli organi dell’Associazione sono:

    1. l’Assemblea degli aderenti;

    2. il Consiglio Direttivo;

    3. il Presidente;

    4. il Collegio dei probiviri.



  • Potrà costituirsi con delibera assembleare il Collegio dei Revisori dei Conti.

  • Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’Associazione, debitamente documentate e secondo criteri previamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.


Art. 9 – Assemblea degli aderenti.


  • L’Assemblea, costituita da tutti gli aderenti, è l’organo sovrano dell’Associazione. Ogni aderente ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro aderente.

  • I compiti dell’Assemblea sono:

    1. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo nonché i componenti del Collegio dei probiviri e, se costituito, i componenti del collegio dei revisori dei conti;

    2. approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

    3. approvare il rendiconto economico e finanziario;

    4. deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto e all’adozione e modifica di regolamenti;

    5. fissare l’ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli aderenti;

    6. deliberare lo scioglimento, nominare il liquidatore e disporre in merito alla devoluzione dei beni.



  • L’Assemblea è convocata dal Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo, ed è di regola presieduta dal Presidente dell’Associazione.

  • La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, è reso pubblico con lettera, fax o e-mail inviata agli aderenti, da recapitare almeno cinque giorni prima.

  • La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso il Presidente ha l’obbligo di convocare l’Assemblea sulle questioni indicate dai richiedenti, con avviso che deve essere comunicato entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

  • L’Assemblea ordinaria viene convocata per l’approvazione del programma, del rendiconto economico e finanziario e della relazione di attività dell’anno precedente.

  • In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo in altro giorno indicato nello stesso avviso di convocazione.

  • Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per quelle di modificazione dello Statuto e di scioglimento dell’Associazione, per le quali si applicano i quorum indicati nell’art. 16.

  • Di ogni Assemblea verrà redatto verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente o dal Vice Presidente e dal Segretario ed annotato nell'apposito libro sociale.

  • Il libro sociale contenente le deliberazioni dell’Assemblea è conservato a cura del Segretario e rimane depositato nella sede sociale a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.


Art. 10 - Consiglio Direttivo


  • Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, secondo quanto la stessa Assemblea intenderà deliberare. Essi decadono qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con solo voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, un consulente ecclesiastico, nominato dall’Arcivescovo di Milano e/o il direttore dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria o un suo delegato, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità associative e al miglior collegamento della sua esperienza alla iniziative diocesane nel campo della Cooperazione Internazionale.

  • Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge, tra i propri componenti, il Presidente dell’Associazione e un Vice Presidente

  • In caso di decadenza o dimissioni di uno dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti alla carica di consigliere; in mancanza si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell’Assemblea, convocata entro tre mesi.

  • In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente, questi viene sostituito dal Vice Presidente, sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo presidente, a norma dell’art. 11, c. 1.

  • Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi, nonché quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ultima ipotesi, la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

  • Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, spetta
    al Consiglio Direttivo:

    1. eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

    2. redigere e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario, entro la fine del mese di aprile successivo all’anno interessato;

    3. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;

    4. proporre all’Assemblea l’approvazione di regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e la disciplina delle attività;

    5. nominare il Segretario, che può essere scelto anche tra persone non componenti il Consiglio Direttivo;

    6. accogliere o respingere, previo contraddittorio, le domande degli aspiranti aderenti;

    7. deliberare in merito alla perdita della qualifica di aderente e in merito alle espulsioni, nel rispetto del contraddittorio;

    8. ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

    9. proporre iniziative, programmi e delibere che abbiano l’obiettivo di perseguire le finalità proprie dell’associazione, salvo quelle che, in forza dello statuto, sono specifiche dell’assemblea;

    10. valutare la validità dei programmi, verificarne periodicamente lo stato di attuazione e gli obiettivi, i costi, gli esiti e i problemi relativi al servizio svolto nelle aree di intervento;

    11. costituire delle commissioni per lo studio dei progetti, per la formazione dei volontari e per le necessità attuative dei progetti in itinere;

    12. deliberare l’assunzione di personale dipendente e avvalersi di prestazioni professionali saltuarie a beneficio dei progetti dell’associazione.



  • Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell’organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

  • Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti, gli astenuti concorrono a formare il numero legale. Le votazioni avvengono per appello nominale o per scrutinio segreto; quest'ultima modalità sarà adottata ogni qualvolta si tratti di decisioni concernenti persone. Di ogni adunanza dovrà essere redatto verbale che il Presidente e il Segretario avranno l'obbligo di sottoscrivere e di annotare nell'apposito libro sociale, il quale sarà conservato a cura del Segretario, e depositato presso la sede sociale a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.


Art. 11 – Presidente.


  • Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza dei voti. Il Presidente cessa dalla carica alla scadenza del Consiglio Direttivo.

  • Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. Egli rappresenta l'Associazione, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, vigila sulla corretta osservanza delle norme che regolano l'Associazione e sull'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei confronti degli aderenti che dei terzi nonché la rappresentanza dell’Associazione nei giudizi, con facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti qualsiasi autorità giudiziaria.

  • Il Presidente può assumere, in caso di urgenza, proprie deliberazioni da sottoporre a ratifica del consiglio direttivo nella riunione immediatamente successiva, che deve essere convocata entro dieci giorni.

  • In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue mansioni sono svolte dal Vice Presidente.


Art. 12 – Il Segretario


  • Il Segretario, eletto a norma dell’art. 10, comma 6, lett. e), svolge compiti di natura amministrativa e organizzativa, con delega all’emissione di mandati di pagamento per conto dell’Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.

  • Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei verbali, dei libri sociali, dei bilanci, della documentazione contabile dell’Associazione.


Art. 13 – Collegio dei probiviri


  • Il Collegio dei probiviri è composto da tre componenti, eletti dall’Assemblea, anche fra i non aderenti, purchè non ricoprenti cariche negli organi sociali. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

  • Esso decide ex bono et equo sulle controversie tra organi dell’Associazione e tra questi e singoli aderenti, dopo aver esperito ogni tentativo di composizione amichevole. Il Collegio decide altresì sui ricorsi presentati dagli aderenti in caso di espulsione, nonché dagli aspiranti aderenti in caso di mancata ammissione. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e vincolanti.


Art. 14 – Collegio dei revisori dei conti


  • Ove istituito dall’Assemblea, il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, e due supplenti, eletti dall’assemblea. Durano in caricatre anni e sono rieleggibili. Hanno tutti i poteri di controllo amministrativo e finanziario dell’associazione e provvedono ogni due mesi al controllo della cassa e della contabilità.


Art. 15 – Esercizio sociale.


  • L'esercizio sociale ha durata annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’Assemblea in tempo utile perché la stessa possa approvarlo entro il 30 aprile. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dagli aderenti.


Art. 16 – Modifiche dello Statuto e scioglimento dell’Associazione.


  • Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

  • Lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea degli aderenti, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aderenti. Nella stessa seduta si provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato, operanti in identico o analogo settore, individuati dall’assemblea, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In ogni caso, il patrimonio sociale non potrà essere ridistribuito tra gli aderenti.


Art. 17 – Norme di rinvio


  • Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme degli eventuali regolamenti interni a quelle del codice civile nonché alle vigenti disposizioni legislative in materia di organizzazioni di promozione sociale e di enti associativi non commerciali.